Lo statuto de “La Cordata”

 

Statuto dell’Associazione “LA CORDATA”

 

TITOLO I

Articolo 1COSTITUZIONE – E’ costituita un’Associazione Culturale Internazionale denominata “La Cordata”.

TITOLO II

Articolo 2DURATA – La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Essa cesserà soltanto:

  1. se espressamente se ne deliberi lo scioglimento;
  2. se il numero degli associati dovesse scendere al di sotto di quello minimo previsto per il suo funzionamento.

TITOLO III

Articolo 3SEDE – L’Associazione ha sede in Camporosso (Udine), in Via Valcanale 126.

TITOLO IV

Articolo 4PRINCIPI – L’Associazione prevede di sviluppare la propria attività non solo sul territorio italiano, ma anche nell’ambito dell’Unione Europea, di cui si impegna a rispettare le norme. L’Associazione non ha scopo di lucro e non esercita attività commerciale rivolta a non associati. Il profitto tratto dalle attività sociali verrà destinato interamente allo sviluppo dell’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali. I contenuti e la struttura sono democratici. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’organizzazione stessa. L’Associazione può dotarsi di regolamenti interni.

Articolo 5 – L’Associazione nasce ponendo la Vita e la Persona in quanto tali come valori primari dell’esistenza e la Formazione e la Comunicazione come principali mezzi per il miglioramento della Persona e della Società.

TITOLO V

Articolo 6SCOPO – L’Associazione ha i seguenti scopi:

  1. ideazione e organizzazione di percorsi formativi collettivi o individuali e percorsi di aggiornamento;
  2. organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione professionale;
  3. organizzazione e gestione di percorsi formativi certificati secondo le normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti;
  4. interventi di aiuto e orientamento della Persona verso la realizzazione di Sé, la Salute e il Benessere, la risoluzione di situazioni di difficoltà;
  5. percorsi psicomotori funzionali, pedagogico-clinici ed educativi individuali e collettivi;
  6. organizzazione e gestione di iniziative e servizi atti alla prevenzione del disagio individuale e sociale;
  7. organizzazione e gestione di iniziative e servizi atti alla formazione dei soggetti in età evolutiva;
  8. organizzazione di percorsi formativi rivolti alle tematiche della famiglia;
  9. organizzazione e gestione di servizi atti a dare la possibilità di vivere la maternità, nei momenti della gravidanza, del parto e del puerperio, secondo modalità naturali;
  10. organizzazione e gestione di asili e scuole parentali;
  11. organizzazione e gestione di iniziative formative e servizi volti alla salvaguardia e alla promozione del territorio naturale e del relativo contesto culturale;
  12. organizzazione e gestione di iniziative volte a sviluppare la conoscenza del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni;
  13. azione di informazione sulle tematiche di rilevanza pedagogica, psicologica, sociale e culturale;
  14. ricerca, creazione diffusione e promozione di strumenti, conoscenze e metodi atti al miglioramento psicologico e allo sviluppo della Persona;
  15. organizzazione e gestione di servizi e consulenze in ambito aziendale;
  16. organizzazione di incontri, seminari, dibattiti, conferenze, mostre e manifestazioni relativi al benessere psicofisico e all’approfondimento in ambito psicologico, pedagogico, sociologico, scientifico, medico, filosofico, storico-antropologico, bioetico, legale, letterario ed artistico;
  17. partecipazione e organizzazione di manifestazioni di solidarietà civile, sociale e culturale, senza alcun indirizzo a carattere politico o religioso;
  18. realizzazione di attività socialmente e culturalmente utili, incluse attività ricreative e animative di aiuto alla Persona anche per lo svago e il tempo libero;
  19. organizzazione e gestione di servizi atti alla valorizzazione del territorio anche con iniziative di potenziamento di interventi di carattere turistico;
  20. sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla centralità della Vita, in quanto valore primo, sulla dignità della Persona, sull’esigenza di porre attenzione alle necessità dell’individuo e sulle opportunità corrette di utilizzo dei mezzi di comunicazione.

L’Associazione può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, purché in armonia con gli scopi statutari e utile alla loro realizzazione.

TITOLO VI

Articolo 7COLLABORAZIONI – L’Associazione può partecipare o dare la propria collaborazione ad altri enti pubblici e privati e ad associazioni, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.

L’Associazione può aderire ad organizzazioni, associazioni, enti pubblici e privati e partecipare ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo.

TITOLO VII

Articolo 8SOCI – Gli associati siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati “Soci”.

Articolo 9 – Il numero di Soci è illimitato. Possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche interessate allo svolgimento dell’attività sociale, che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, ne accettino senza riserve lo Statuto e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali.

Articolo 10 – La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo, il quale decide sull’accettazione o sul rifiuto in modo inappellabile.

La domanda di adesione per i soggetti minorenni deve essere controfirmata dagli esercenti la potestà genitoriale o dai soggetti facenti funzioni. Le modalità di iscrizione sono definite nel dettaglio nell’apposito regolamento interno.

Articolo 11 – I Soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota di iscrizione alla stessa; inoltre possono sostenere tramite una somma aggiuntiva volontaria, l’attività sociale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali vanno versate entro il 31 marzo di ogni anno. La quota o contributo associativo non è rivalutabile, né trasmissibile, fatta eccezione per il trasferimento causa morte.

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote di iscrizione in base alle indicazioni dell’Assemblea dei Soci. Solo in casi del tutto eccezionali può decidere di favorire l’adesione e la partecipazione alle attività sociali di persone particolarmente svantaggiate, sempre secondo criteri di equità e di solidarietà.

Articolo 13 – Se il numero di associati fosse troppo elevato, il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea una quota di adesione supplementare per i nuovi richiedenti.

Articolo 14 – L’entità dei contributi dovuti dai non associati che usufruiscono dei servizi dell’Associazione è decisa dal Consiglio Direttivo in base ai costi sostenuti per l’erogazione dei servizi in questione. La qualifica di Socio ha carattere strettamente personale e si acquisisce e si perde con le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 15 – Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

  1. Soci Fondatori: coloro i quali hanno partecipato alla formazione dell’Associazione, sottoscrivendo il relativo atto costitutivo. Sono di diritto inseriti anche tra i Soci onorari.
  2. Soci Onorari: eletti dall’Assemblea dei Soci in riconoscimento di meriti eccezionali o tra i rappresentanti di prestigiose cariche pubbliche. Sono esonerati dal pagamento delle quote.
  3. Soci Ordinari: tutti gli associati che non rientrano nelle categorie suddette, i quali, avendone fatto domanda, vengono come tali accolti.
  4. Soci Collettivi: sono le organizzazioni interessate agli scopi e alle attività dell’Associazione e che condividono gli scopi della stessa. L’accettazione dei Soci Collettivi è subordinata al parere discrezionale del Consiglio Direttivo, che deve accertarne i requisiti.
  5. Soci Sostenitori: sono le persone fisiche o le organizzazioni che sostengono in maniera concreta l’attività dell’Associazione.

Articolo 16 – I Soci hanno tutti, indistintamente e senza alcuna discriminazione, il diritto di:

  1. partecipare alle assemblee e votare;
  2. essere informati e poter controllare la vita e l’attività dell’Associazione, avendo la possibilità di accedere ai verbali, ai bilanci e ad ogni altra delibera;
  3. svolgere attività di programmazione, collaborazione e organizzazione;
  4. essere rimborsati delle spese sostenute per l’attività prestata se precedentemente concordata, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  5. partecipare alle manifestazioni dell’Associazione.

Articolo 17 – I Soci hanno il dovere di:

  1. versare la quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno;
  2. osservare in ogni sua parte il presente Statuto;
  3. osservare i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  4. perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
  5. comportarsi in modo solidale, moralmente rigoroso e corretto, in buona fede verso gli altri associatie nel rapporto con i non associati.

Articolo 18 – La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o espulsione.

Oltre i casi previsti dalla Legge, è possibile l’espulsione dell’associato che:

  • non abbia effettuato il pagamento della quota associativa per almeno 2 (due) anni;
  • non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  • venga meno al perseguimento degli scopi sociali con la non osservanza delle deliberazioni statutarie e degli organi sociali;
  • in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l’Associazione o fomenti dissidi e disordini tra gli associati.

Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo verifica i motivi che, a norma di Legge o del presente Statuto, legittimino le dimissioni o l’espulsione di un Socio e li sancisce con apposita deliberazione, che deve essere comunicata all’associato destinatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 20 – Il Socio che intende dimettersi dall’Associazione deve darne apposita comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso, mentre l’espulsione ha effetto immediato.

Articolo 21 – In caso di dimissioni o espulsione, il Socio non ha diritto al rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 22 – Le sanzioni disciplinari, previste e specificate nei regolamenti interni, sono l’ammonizione, la sospensione e l’espulsione.

TITOLO VIII

Articolo 23ORGANI ASSOCIATIVI – Gli organi associativi sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

TITOLO IX

Articolo 24ASSEMBLEA DEI SOCI – l’Assemblea è costituita dalla totalità dei Soci ed è l’Organo sovrano dell’Associazione.

Articolo 25 – L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente:

  1. almeno una volta all’anno entro il secondo trimestre di ogni anno solare (Assemblea  ordinaria);
  2. ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno (Assemblea straordinaria);
  3. su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo (Assemblea straordinaria);
  4. su richiesta scritta di almeno un quarto degli associati (Assemblea straordinaria).

In questi ultimi 3 (tre) casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Articolo 26 – La convocazione dell’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza dell’adunanza mediante avviso contenente il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Tale avviso può essere comunicato agli associati con i vari strumenti di comunicazione disponibili e accessibili a tutti e/o con comunicazione cartacea posta in bacheca presso la sede dell’Associazione.

Articolo 27 – Ogni partecipante all’Assemblea ha diritto ad un solo voto. E’ ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro avente diritto. Ogni votante può presentare un massimo di 5 (cinque) deleghe.

Articolo 28 – L’Assemblea è regolarmente costituita – in prima convocazione – quando sia presente la maggioranza del Consiglio Direttivo e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, presenti fisicamente o rappresentati con delega. Trascorsa un’ora da quella fissata, senza che sia stato raggiunto il numero necessario, l’Assemblea si intenderà riunita e sarà valida – in seconda convocazione – qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Articolo 29 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo incaricato tra i membri del Consiglio Direttivo o tra i Soci anziani.

Articolo 30 – Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da 2 (due) Soci presenti. Il verbale è redatto dal Segretario o da un associato incaricato all’inizio dell’Assemblea dal Consiglio Direttivo ed è consultabile da ogni Socio.

Articolo 31 – Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto. Per l’elezione delle cariche sociali è necessario nominare 2 (due) scrutatori e si procede con il sistema della votazione a scrutinio segreto. Risulteranno eletti coloro i quali riporteranno il maggior numero di voti.

Articolo 32 – Le deliberazioni nelle assemblee sono prese a maggioranza degli associati intervenuti (50% più uno dei presenti); per delibere relative a modifiche statutarie e all’eventuale scioglimento dell’Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) di tutti gli aventi diritto.

Articolo 33 – L’Assemblea è l’organo deliberante dell’Associazione. In particolare l’Assemblea:

  • esprime pareri e suggerimenti sull’indirizzo generale dell’attività svolta o da svolgere;
  • elegge nel proprio seno il Consiglio Direttivo;
  • approva il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio, presentati dal Consiglio Direttivo;
  • stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura delle quote e dei contributi annui dovuti dai Soci;
  • approva la relazione morale e tecnica, il piano di attività e l’inventario dei beni eseguiti dal Consiglio Direttivo, nonché i regolamenti e i relativi aggiornamenti;
  • delibera sulle modifiche del presente Statuto (con le modalità di cui all’articolo 32);
  • delibera sullo scioglimento dell’Associazione (con le modalità di cui all’articolo 32).

TITOLO X

Articolo 34CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo ha il governo e l’amministrazione dell’Associazione. Provvede a gestire l’attività sociale secondo le linee di indirizzo indicate dall’Assemblea sociale e specificate dal Presidente. E’ investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, essendogli delegato tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all’Assemblea dei Soci e tutto ciò che l’Assemblea stessa provveda a delegare ad esso.

Articolo 35 – Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri liberamente eletti dall’Assemblea dei Soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Le cariche sono onorarie e gratuite e i Consiglieri possono essere revocati dall’Assemblea dei Soci a maggioranza degli aderenti.

Articolo 37 – Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il quale, a sua volta, distribuisce, fra gli altri facenti parte il Consiglio stesso, le altre cariche, fissando per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti e le responsabilità, specificati in un apposito regolamento. Le cariche da assegnare sono il Vicepresidente, l’addetto alle comunicazioni e il Segretario; il Presidente nomina altresì un Tesoriere-Economo (carica scomponibile) preferibilmente ma non necessariamente tra i componenti il Consiglio. Il Consiglio stesso può prevedere inoltre altre cariche complementari legate alla gestione delle attività sociali.

Articolo 38 – In caso di necessità o dal momento in cui uno o più componenti cessasse l’incarico, è facoltà del Consiglio Direttivo di chiamare in sostituzione i primi associati tra i non eletti dall’Assemblea, che quest’ultima ratificherà alla prima riunione successiva. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio stesso.

Articolo 39 – Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle proprie riunioni un Comitato Tecnico. Quest’ultimo è composto da un massimo di 3 (tre) esperti che, non facendo parte del Consiglio Direttivo, esprimono soltanto pareri senza facoltà di voto.

Articolo 40 – Il Consiglio Direttivo può inoltre affidare la gestione sociale ad un Comitato Esecutivo, composto da un massimo di 3 (tre) membri esperti tra gli associati e scegliere tra gli associati stessi i responsabili delle aree operative. Questi ultimi gestiscono le attività di loro competenza relazionando e rispondendo del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo.

Articolo 41 – Il Consiglio Direttivo è convocato di norma almeno una volta al trimestre dal Presidente con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno la metà dei membri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti. A parità di voti, il voto del Presidente vale il doppio.

Articolo 42 –  Il Consiglio è presieduto dal Presidente e il Segretario cura la stesura del verbale che sarà conservato agli atti.

Articolo 43 – In particolare il Consiglio Direttivo:

  • vigila sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
  • determina l’attività da svolgere e provvede ad ogni iniziativa tendente al conseguimento degli scopi sociali nel rispetto degli indirizzi generali forniti dall’Assemblea dei Soci;
  • propone all’Assemblea dei regolamenti interni per un migliore funzionamento dell’organizzazione;
  • mette in atto tutte le delibere dell’Assemblea e ratifica, nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o urgenza;
  • entro 3 (tre) mesi dalla chiusura di ogni esercizio (dall’uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno) presenta per l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, che devono essere depositati presso la sede dell’Associazione 10 (dieci) giorni prima della convocazione dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato;
  • predispone per l’approvazione dell’Assemblea l’inventario dei beni patrimoniali, la relazione morale e tecnica dell’esercizio trascorso, il programma per l’esercizio entrante, le proposte di modifica dello Statuto, la lista di eventuali Soci Onorari;
  • stabilisce e cura adeguate forme di pubblicità delle convocazioni delle Assemblee, dei verbali, dei bilanci o rendiconti;
  • può disporre di un elenco di associati collaboratori che offrono il loro contributo volontario e gratuito;
  • assume nelle modalità che ritiene più opportune, collaboratori non associati e si avvale dell’opera di professionisti per lo svolgimento delle attività sociali.

TITOLO XI

Articolo 44PRESIDENTE – Il Presidente dell’Associazione, che è tale dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti e in tutte le sedi:

  • stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti relativi a nome e per conto dell’Associazione;
  • convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori;
  • dirige e coordina l’esecuzione delle decisioni prese, avendo facoltà di delegare ad altri componenti l’Associazione, l’esecuzione dei vari adempimenti;
  • sottoscrive il verbale dell’Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo e li custodisce presso la sede dell’Associazione dove possono essere consultati da tutti gli associati;
  • in caso di necessità od urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
  • ha la facoltà di riscuotere e quietanziare a nome dell’Associazione;
  • in caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o da un componente del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente stesso;
  • almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

TITOLO XII

Articolo 45COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – Il Consiglio Direttivo può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, di 3 (tre) membri, con il compito di curare il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verificare il conto consuntivo e il bilancio preventivo, riferendone annualmente al Consiglio con relazione scritta e firmata.

TITOLO XIII

Articolo 46COLLEGIO ARBITRALE – Gli associati si impegnano a non adire l’Autorità Giudiziaria per le controversie con l’Associazione.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi e gli associati ovvero tra associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “de bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due, o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d’Appello, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

TITOLO XIV

Articolo 47PATRIMONIO – L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della sua attività da:

  • quote di iscrizione;
  • canoni volontari e altre contribuzioni volontarie degli associati;
  • corrispettivi specifici da associati che usufruiscono dei servizi offerti dall’Associazione;
  • introiti derivanti da iniziative di carattere culturale e/o ricreativo;
  • proventi configurabili quali entrate istituzionali;
  • contributi dei privati a sostegno dell’attività dell’Associazione;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari, elargizioni e finanziamenti comunque pervenuti;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;proventi derivanti da manifestazioni pubbliche e raccolte di fondi;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

Articolo 48 – I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e viene eseguita dal Presidente o dal Segretario.

Articolo 49 – L’Associazione intende svolgere la propria attività restando escluso ogni fine di lucro. E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che questa non sia imposta dalla Legge. Qualunque provento sarà devoluto e/o destinato sempre e comunque a finalità inerenti quelle dell’Associazione.

Articolo 50 – In caso di scioglimento dell’Associazione il Patrimonio verrà interamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità.

TITOLO XV

Articolo 51NORME FINALI – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

TITOLO XVI

Articolo 52NORME TRANSITORIE – Fino alla convocazione dell’Assemblea, l’Associazione viene retta dai Soci Fondatori, che danno vita ad un Comitato avente le stesse funzioni e prerogative del Consiglio Direttivo.